La legge nr. 7 del 15.1.2000 ha demandato a società di capitali appositamente costituite, previa autorizzazione dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, il commercio di oro monetato e di lingotti, abolendo il Monopolio e permettendo ai privati di detenere anche lingotti di oro puro. Avendo contestualmente abolito l'aliquota IVA del 21%, le monete d'oro e i lingotti si prestano ora nuovamente come strumento di investimento per i privati, di regalo aziendale, di premi per gare o competizioni, per vincite di concorsi a premio, quiz e promozioni.
La norma di riferimento:
La disciplina normativa di riferimento che regolamenta il commercio dell’oro è rappresentata dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, rubricata “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”. Bolaffi Metalli Preziosi in tutta la sua attività si attiene scrupolosamente a questa normativa.
La definizione dell’oro da investimento:
Ai fini della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successivi chiarimenti, con il termine oro si intende:
(a) il c.d. “oro da investimento”, categoria che a sua volta ricomprende:
(b) “il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), a uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza”.
(c) per esclusione, quanto rimasto fuori dal campo di applicazione della Legge n. 7/2000, ossia, ad esempio, “il c.d. “oro da gioielleria” a uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili); l’oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici); l’oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria)”. Deve essere ricompresa in questa categoria residuale non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione.
I requisiti per commerciare in oro da investimento:
Solo i cosiddetti “operatori professionali in oro” possono dedicarsi al commercio dell’oro da investimento (oltre eventualmente al commercio di ogni altro diverso bene in oro), mentre solo l’attività commerciale di oro diverso da quello “da investimento” è consentita anche a soggetti non qualificabili come operatori professionali in oro (i cosiddetti “compro-oro”). Questi ultimi, pur essendo esentati dal rispetto delle prescrizioni della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, debbono in ogni caso rispettare quanto previsto dall’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. “Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”) e dalla normativa antiriciclaggio.
Ai sensi della legge, per poter esercitare professionalmente l’attività di commercio di oro da investimento, i privati che non svolgono attività bancaria devono essere organizzati sotto forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa ─ con capitale sociale interamente versato e non inferiore a euro 120.000,00. Inoltre l’oggetto sociale deve prevedere espressamente la possibilità di effettuare il commercio dell’oro.
E’ necessario che coloro che partecipano al capitale della società, così come gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rubricato “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
La verifica della sussistenza di tali requisiti è affidata alla Banca d’Italia, la quale, all’esito di apposito procedimento e in presenza dei requisiti richiesti, iscrive il soggetto nell’elenco degli operatori professionali in oro inclusi tra gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario e comunica con proprio provvedimento ─ avente natura di provvedimento autorizzativo ─ l’attribuzione di un codice operatore identificativo del richiedente. Tale autorizzazione non è invece richiesta per commercializzare l’oro non da investimento (dei “compro-oro”).
Bolaffi Metalli Preziosi risponde pienamente a tutti questi requisiti e la Banca di Italia le ha attribuito il codice operatore identificativo n. 5003579.